Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;
Sentite le Regioni a statuto ordinario;
Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1
1. Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di acque minerali e termali e di cave e torbiere.
2. Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:
a) il permesso per la ricerca e la concessione per la utilizzazione delle sorgenti di acque minerali;
b) l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;
c) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici;
d) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorche' artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica;
e) la sorveglianza sulla utilizzazione delle cave e torbiere, la sottrazione al proprietario della disponibilita' della cava o torbiera e la concessione a terzi nel caso di totale o parziale inutilizzazione del giacimento;
f) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei consorzi volontari od obbligatori per la coltivazione di cave e torbiere;
g) la raccolta di dati statistici sulla utilizzazione anzidetta. i) disciplina igienica e controlli sanitari sulle acque minerali e Termali.
3. In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere b), c) e d) rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e termali.
Art. 2
1. Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di artigianato.
2. Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:
a) la disciplina e lo sviluppo delle imprese artigiane;
b) l'incremento della produzione artigiana e dello smercio dei prodotti dell'artigianato;
c) l'assistenza tecnica ed artistica e la tutela dell'artigianato;
d) la disciplina delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese stesse, per la presentazione collettiva dei prodotti artigiani e per la loro vendita, per l'assunzione di lavoro e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate, ferma restando la disciplina generale dell'ordinamento delle societa' cooperative dettata da norme statali;
e) gli organi di rappresentanza e di tutela degli interessi dell'artigianato (commissioni provinciali e regionali per l'artigianato);
f) l'esecuzione di rilevazioni e di indagini economiche sull'attivita' dell'artigianato;
g) la realizzazione di forme di incentivazione dello sviluppo tecnico ed economico dell'artigianato.
Art. 3
1. Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.
Art. 4
1. Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale esercitate nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
2. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente primo comma, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.
Art. 5
1. Restano ferme le competenze degli organi statali in materia di relazioni internazionali nelle materie di cui al presente decreto.
Art. 6
1. Fino a quando non sara' provveduto al loro riordinamento, con legge dello Stato, restano ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine:
1) all'Ente italiano della moda di Torino;
2) all'Ente nazionale dell'artigianato e delle piccole industrie (ENAPI);
3) agli altri enti, istituzioni ed organismi pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia dell'artigianato.
Art. 7
1. Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza sia degli impianti e sia delle condizioni di lavoro, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui ai precedenti articoli 1 e 2, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Art. 8
1. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.
2. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.
3. Tra l'altro le Regioni comunicano:
a) i dati sulla situazione dell'artigianato regionale relativi alla produzione e smercio dei prodotti ed alle iniziative adottate per incrementare la produttivita';
b) periodiche notizie sui provvedimenti adottati in materia di acque minerali e termali e di cave e torbiere ed i dati statistici relativi a tali settori.
Art. 9
1. Le Regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle Regioni.
2. Lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per le Regioni.
3. La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la amministrazione regionale interessata.
Art. 10
1. Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle Regioni con il presente decreto e relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni amministrative e ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 11.
Art. 11
1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
2. Resta altresi', fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.