Sez. U, Sentenza n. 6243 del 21/06/1990 (Rv. 467888 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE - DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DOCENTI PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE DELLO STATO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE - AMMISSIBILITÀ.*
PROFESSIONISTI - IN GENERE - DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DOCENTI PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE DELLO STATO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE - AMMISSIBILITÀ.*
Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni provinciali, che svolgono attività di docenti presso istituti di istruzione dello stato, non sussiste un divieto assoluto di Esercizio dell'attività professionale, potendo la stessa essere autorizzata con atto del capo di detti istituti (art. 7 del R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, in relazione agli artt. 92 e 118 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417), e, pertanto, non si verifica incompatibilità con l'iscrizione nell'albo professionale. (V 1926/90, mass n 465796).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 9, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 241, DPR 31/05/1974 num. 417 art. 92 CORTE COST., DPR 31/05/1974 num. 417 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)