diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16735 del 21/06/2019 (Rv. 654596 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza - Oggetto - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654596-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il ricorso volto all'ottemperanza degli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie è inammissibile se la decisione resa in sede cognitiva non contiene specifiche prescrizioni da eseguire, atteso che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa. (In applicazione del principio, S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza a fronte di una sentenza che, affermata l'errata applicazione dei coefficienti di redditività previsti dalla legge Visentini "ter", aveva demandato all'Amministrazione finanziaria la relativa quantificazione, da compiersi in base alle disposizioni vigenti "ratione temporis", senza fornire ulteriori specificazioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)