Sez. 2, Sentenza n. 2221 del 10/07/1971 (Rv. 353019 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - COLLAZIONE E IMPUTAZIONE - DEDUZIONE DEI MIGLIORAMENTI APPORTATI DAL DONATARIO AL FONDO DONATO - PRESUPPOSTO - DONAZIONE DELLA PIENA PROPRIETA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - COLLAZIONE E IMPUTAZIONE - DEDUZIONE DEI MIGLIORAMENTI APPORTATI DAL DONATARIO AL FONDO DONATO - PRESUPPOSTO - DONAZIONE DELLA PIENA PROPRIETA.*
Il disposto dell'art 748 cod civ, secondo cui, agli effetti della collazione, si deve dedurre in tutti i casi a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, e applicabile soltanto quando oggetto della donazione sia stata la proprieta piena dell'immobile, nella quale ipotesi il donatario, come deve essere rimborsato delle spese straordinarie da lui sostenute, cosi pure deve essere rimborsato delle migliorie apportate (da lui o da altro che abbia sostenuto il fondo), e queste devono essere valutate nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, indipendentemente dal minore o maggior costo di esse. Nell'ipotesi in cui, invece, oggetto della donazione sia stata la nuda proprieta con riserva dell'usufrutto al de cuius, non avendo in nessun caso il donatario, come tale, ancora goduto dell'immobile e neppure essendo legittimato al possesso di esso, non ha, in tale qualita alcun titolo per vantare diritto al rimborso di somme per spese o per miglioramenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 748
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)