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Sez. T, Ordinanza n. 32385 del 11/12/2025 (Rv. 677456-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Proposizione di motivi aggiunti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2025-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677456-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel processo tributario d'appello, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 24, 58, comma 2 (anche prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023), e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, a fronte della produzione di nuovi documenti è sempre consentita la proposizione di motivi aggiunti di impugnazione dell'atto tributario.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)