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Sez. U, Sentenza n. 27346 del 24/12/2009 (Rv. 610951 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Rapporti patrimoniali - Legittimazione processuale - Spettanza - Agli organi della procedura - Eccezione - Inattività e disinteresse di detti organi - Conseguenze - Legittimazione suppletiva dei soggetti sottoposti alla procedura - Difetto delle condizioni - Rilevabilità d'ufficio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610951-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE

A seguito dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa - ed analogamente a quanto accade nel fallimento - sussiste, in riferimento ai rapporti patrimoniali in essa compresi, una legittimazione processuale suppletiva dei soggetti sottoposti all'anzidetta procedura, e ciò in deroga alla legittimazione esclusiva spettante di regola agli organi di quest'ultima, ma soltanto nel caso di inattività e disinteresse di detti organi; là dove, invece, gli organi della procedura si siano al riguardo attivati, detta legittimazione non sussiste e la relativa carenza può essere rilevata d'ufficio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)