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Sez. L, Sentenza n. 16179 del 18/08/2004 (Rv. 575849 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - IN GENERE | Violenza morale - Dolo - Requisiti - Apprezzamento del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575849-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - IN GENERE

In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 cod. civ. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; è in ogni caso sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa. Per la configurabilità del dolo come vizio del consenso, nella previsione dell'art. 1439 cod. civ. è invece necessario che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore determinante della volontà negoziale, ingenerando nella parte che lo subisce una rappresentazione alterata della realtà. L'apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona, come quello sulla rilevanza delle dichiarazioni e del comportamento dell'agente, si risolvono in un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione all'azione promossa da alcuni dipendenti dell'ENEL, collocati in quiescenza a domanda con decorrenza 1 aprile 1998, prima "finestra" per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, per ottenere, a seguito del blocco di dette pensioni disposto dal D.L. n. 357 del 1997, la dichiarazione di nullità o l'annullamento delle dimissioni, aveva escluso che dette dimissioni fossero viziate da comportamenti ingannevoli o minacciosi dell'ENEL, osservando che gli elementi richiamati in proposito dai lavoratori, consistenti essenzialmente in un comunicato con il quale l'Azienda aveva dichiarato che non intendeva adottare a breve ulteriori provvedimenti di generalizzata incentivazione dei dipendenti all'esodo, e alle modalità utilizzate per contattare dipendenti che in precedenza avevano presentato le dimissioni, poi ritirate, al fine di rendere loro noto che la cosiddetta finestra di pensionamento di anzianità di fine dicembre 1997, dapprima chiusa dal D.L. n. 357 del 1997, era stata sbloccata, non avevano alcuna valenza minacciosa o ingannatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 1435, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)