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Sez. 2, Sentenza n. 745 del 15/03/1966 (Rv. 321491 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - COMPETENZA (COSA GIUDICATA SULLA) - COMPETENZA PER MATERIA O FUNZIONALE - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA - DECISIONE NEL MERITO DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - RILEVABILITA IN APPELLO O IN CASSAZIONE DEL CONFLITTO DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1966-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321491-01

COSA GIUDICATA CIVILE - COMPETENZA (COSA GIUDICATA SULLA) - COMPETENZA PER MATERIA O FUNZIONALE - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA - DECISIONE NEL MERITO DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - RILEVABILITA IN APPELLO O IN CASSAZIONE DEL CONFLITTO DI COMPETENZA.*

A norma dell'art. 44 cod.proc.civ., la sentenza che dichiara la incompetenza del giudice che l, ha pronunciata non rende incontestabile la dichiarata incompetenza quando si tratti di incompetenza per materia o per altro titolo inderogabile. Se il giudice ritenuto competente non abbia elevato di ufficio conflitto di Competenza ed abbia deciso nel merito, l'esame della Competenza non rimane precluso nei gradi e nelle fasi successive. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)