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Sez. 5, Sentenza n. 11000 del 08/10/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151269 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151269-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - CERTIFICATI MEDICI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il giudice di merito nel valutare l'impedimento a comparire dello imputato, esercita un potere discrezionale nell'Esercizio del quale può disattendere sia la Rilevanza della malattia - di cui allo esibito certificato medico - a determinare un assoluto impedimento, sia il contenuto stesso del certificato. La decisione adottata, se sorretta da motivazione adeguata, è insindacabile in Sede di legittimità. (Conf mass nn 144369, 143842, 143537, 143142 e 141550).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)