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Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e disposizioni transitorie

Testo in vigore al

Art. 3

1. L'Assemblea nella prima adunanza procedera':

  1. a) alla convalida della elezione dei propri componenti;

  2. b) alla costituzione dell'ufficio definitivo di presidenza con la elezione del presidente, dei due vicepresidenti, di tre segretari e di tre questori.

Art. 4

1. Fino a quando l'Assemblea non avra' approvato il proprio regolamento interno, saranno applicate le norme vigenti per l'Assemblea costituente per:

  1. a) la convalida degli eletti, l'elezione dei componenti l'ufficio definitivo di presidenza e delle Commissioni permanenti;

  2. b) le adunanze, le discussioni, le deliberazioni e votazioni, c) le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni.

Art. 5

1. Fino a quando l'Assemblea non avra' approvato il regolamento previsto dall'articolo precedente, l'ordinamento dei propri uffici ed il regolamento per il personale dipendente:

  1. a) il personale per il funzionamento degli uffici stessi e' scelto dal Presidente tra i funzionari in servizio presso gli uffici della Regione;

  2. b) ogni Commissione permanente e' costituita da cinque deputati ed elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario;

  3. c) il numero e la competenza delle Commissioni saranno stabiliti dall'ufficio di presidenza. Si dovranno, pero', in ogni caso costituire una Commissione per la convalida dei deputati eletti e una Commissione per il regolamento interno.

Art. 6

1. La formula del giuramento che i deputati prestano nell'Assemblea prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, e' la seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione siciliana".

Art. 7

1. I rappresentanti degli interessi professionali che devono partecipare alle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea per la elaborazione dei progetti di legge ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, sono nominati dalle stesse Commissioni di volta in volta, secondo le materie, fra i membri delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e dei Consigli degli ordini professionali.

2. I membri predetti devono essere designati, ai fini della nomina, dagli organi ed enti ai quali appartengono.

3. I rappresentanti degli organi tecnici regionali sono nominati dalle Commissioni, allo stesso scopo previsto dal comma precedente, fra i tecnici dipendenti dagli uffici regionali e fra i professori delle Facolta' universitarie della Regione.

4. I rappresentanti previsti nei comma precedenti hanno voto consultivo.

5. Il trattamento ad essi dovuto sara' determinato dall'Assemblea regionale.

Sezione II. Disposizioni relative al Presidente regionale ed alla Giunta regionale.

Art. 8

1. Costituito l'ufficio definitivo di presidenza ai sensi dei precedente art. 3, l'Assemblea procedera', a scrutinio segreto, alla elezione del Presidente regionale, di otto assessori effettivi e di quattro supplenti.

Art. 9

1. La elezione del Presidente regionale e' fatta a maggioranza assoluta di voti, e non e' valida se alla votazione non sono intervenuti i due terzi dei deputati assegnati alla Regione.

2. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procedera' ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed e' proclamato presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

3. Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta predetta, l'elezione e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti.

4. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta di voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed e' proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Art. 10

1. Le elezioni degli assessori effettivi e supplenti avranno luogo con votazioni distinte, a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno la meta' dei deputati assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.

2. Dopo due votazioni consecutive si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed a parita' di voti rimane eletto il piu' anziano di eta'.

Art. 11

1. La Giunta regionale delibera a maggioranza, assoluta di voti, ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.

2. Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la meta' dei membri che la compongono.

3. Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Titolo II. Norme giuridiche emanate dall'assemblea e dal governo regionale

Sezione I. Disposizioni relative alla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 12

1. Per la promulgazione delle leggi approvate dall'Assemblea regionale sara' usata la seguente formula:
"Regione Siciliana" "L'Assemblea regionale ha approvato" "Il Presidente regionale promulga" Al testo della legge seguira' la formula finale:
"La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

Art. 13

1. I regolamenti del Governo regionale sono emanati con decreto del Presidente regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Per la promulgazione dei regolamenti sara' usata la seguente formula finale che seguira' al testo del provvedimento:
"Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

Art. 14

1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, oltre che pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, debbono essere pubblicati per notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Per la pubblicazione predetta, alle leggi e ai regolamenti della Regione sara' fatto lo stesso trattamento prescritto per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato.

Sezione II. Disposizioni relative alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 15

1. La pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana si fara' alla fine di ogni settimana, ed in via eccezionale quando occorre.

2. La "Gazzetta" sara' divisa in tre parti:

  1. 1) nella prima saranno pubblicate tutte le leggi della Regione e i decreti del Governo regionale, nonche' tutte le normali e le circolari esplicative dei provvedimenti del Governo regionale;

  2. 2) nella seconda saranno pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione e, su richiesta degli interessati, gli annunzi e gli avvisi di cui e' obbligatoria la pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

  3. 3) nella terza saranno pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui e' obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle provincie e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

3. I Fogli degli annunzi legali delle provincie sono sostituiti a tutti gli effetti dalla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 16

1. La direzione, l'amministrazione e la redazione della "Gazzetta" sono affidate ad un ufficio dell'Amministrazione regionale.

2. Per le inserzioni, gli abbonamenti e per quant'altro non previsto dal presente decreto saranno applicate, in quanto possibile, le norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Disposizione finale.

Art. 17

1. Le disposizioni del presente decreto rimarranno in vigore fino a quando non sara' altrimenti disposto dalle leggi regionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - GULLO - CAMPILLI - GASPAROTTO - GONELLA - SERENI - SEGNI - FERRARI - CACCIATORE - MORANDI - ROMITA - VANONI - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 49. - FRASCA