Sez. 1, Sentenza n. 6581 del 22/07/1996 (Rv. 498678 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - IN GENERE | Prova testimoniale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni - Opposizione di controparte - Tempestività - Condizioni - Opposizione formulata solo in comparsa conclusionale - Tardività.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - IN GENERE
L'opposizione nella comparsa conclusionale all'ammissione della prova testimoniale, richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, è intempestiva, in quanto dal capoverso dell'art. 244 cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 89 della legge 26 gennaio 1990 n. 353, ma applicabile nel caso di specie in virtù del primo comma del successivo art. 90) si evince che la parte contro la quale la prova è proposta, se intende opporsi all'ammissione della prova deve farlo immediatamente e non nella prima risposta, atteso che nella prima risposta le è consentito soltanto di indicare le persone che intende fare interrogare e di dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)