Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 123 Estensione dei diritti dell'imputato al responsabile civile e al civilmente obbligato per l'ammenda
1. Quando non sia disposto altrimenti, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, negli atti successivi alla citazione o al loro intervento nell'istruzione o nel giudizio, spettano per la difesa dei loro interessi civili i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato.
Sezione IV. Dei difensori e dei procuratori
Art. 124 Difensori nell'istruzione
1. Durante gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione, quando e' ammessa l'assistenza o la rappresentanza dei difensori, l'imputato non puo' essere assistito o rappresentato da piu' di due difensori.
2. La parte civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda e il responsabile civile possono rispettivamente farsi assistere durante l'istruzione da un solo difensore e possono soltanto dal medesimo farsi rappresentare con mandato speciale.
Art. 125 Difensori o rappresentanti dell'imputato nel giudizio
1. Nel giudizio l'imputato deve a pena di nullita', essere assistito dal difensore, salvo che si tratti di contravvenzione punibile con l'ammenda non superiore a lire tremila o con l'arresto non superiore ad un mese anche se comminati congiuntamente.
2. Nel giudizio per reato che la legge punisce soltanto con la multa o con l'ammenda, l'imputato puo' con mandato speciale farsi rappresentare dal suo difensore. Il giudice tuttavia ha facolta' di ordinarne la comparizione personale.
3. L'imputato non puo' essere assistito nel giudizio da piu' di due difensori.
Art. 126 Difensori o rappresentanti delle parti private, diverse dall'imputato, nel giudizio
1. La parte civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda e il responsabile civile possono farsi assistere ciascuno da un solo avvocato o procuratore, dal quale hanno facolta' di farsi rappresentare con mandato speciale.
Art. 127 Sostituti dei difensori
1. Per essere sostituiti nei casi di legittimo impedimento, il difensore o i difensori nominati dalle parti possono designare ciascuno un proprio sostituto, il quale e' autorizzato ad agire nel dibattimento soltanto per il tempo in cui si verifica il bisogno della sostituzione.
2. Il sostituto puo' essere scelto anche tra i procuratori iscritti nell'albo locale; egli assume tutti gli obblighi del difensore ordinario, quando questi abbandona la difesa, e non puo' ottenere la concessione di un termine per lo studio degli atti.
Art. 128 Nomina del difensore d'ufficio all'imputato
1. Quando l'imputato deve essere assistito o rappresentato dal difensore e non lo ha nominato o ne rimane privo, la nomina, salvo quanto e' disposto nell'articolo 131, e' fatta d'ufficio secondo i casi dal giudice istruttore, dal pubblico ministero, dal presidente o dal pretore ed e' comunicata immediatamente al difensore nominato; essa si intende revocata tosto che l'imputato sia assistito o rappresentato da un difensore di fiducia ed e' pure revocato il beneficio del patrocinio gratuito che sia stato conceduto.17
2. Gli avvocati e i procuratori hanno obbligo di prestare il loro patrocinio agli imputati quando sono nominati d'ufficio.
3. Il difensore d'ufficio e' nominato tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi locali. Per la difesa dei minorenni puo' essere formato un ruolo speciale di avvocati e procuratori. Le nomine debbono avvenire per turno, quando speciali circostanze non richiedono che si provveda altrimenti.
4. Il difensore nominato d'ufficio puo' essere sostituito per giustificato motivo con un altro difensore.
5. Nei casi nei quali e' prescritta l'assistenza della difesa, il difensore di fiducia che manca in qualsiasi modo al proprio dovere, anche fuori dei casi preveduti dall'articolo seguente, puo' essere sostituito con un difensore nominato d'ufficio.
Art. 129 Abbandono della difesa dell'imputato
1. Il difensore non puo' abbandonare il proprio ufficio, ne' allontanarsi dall'udienza in modo che l'imputato rimanga privo di assistenza, neppure adducendo che siano stati violati i diritti della difesa, salvo il diritto d'impugnare la sentenza quando sono state violate disposizioni prescritte a pena di nullita', e purche' ne sia stata fatta riserva nel processo verbale.
Art. 130 Rapporto al Consiglio dell'Ordine a carico del difensore dell'imputato che abbandona la difesa - Provvedimenti per la sostituzione
1. Se il difensore dell'imputato viola il divieto stabilito nell'articolo precedente, il presidente, il giudice o il pretore ne fa immediato rapporto al consiglio dell'ordine del luogo dove il fatto e' avvenuto per i provvedimenti disciplinari.
2. Qualora la violazione del divieto sia avvenuta prima del dibattimento, il giudice istruttore o il pretore invita l'imputato che sia rimasto senza difensore a nominarne un altro. Se l'imputato non lo nomina o se il precedente difensore e stato nominato d'ufficio, si provvede d'ufficio alla sostituzione. Se il difensore nominato dalla parte o d'ufficio non assume la difesa, e' nominato d'ufficio il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori, il quale puo' delegare un altro avvocato in sua vece.
3. Se il difensore commette il fatto nel dibattimento, il presidente, qualora non sia possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, provvede a norma del precedente capoverso. Se il nuovo difensore ne fa richiesta e' conceduto un termine non inferiore a tre giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non puo' essere sospeso per un tempo maggiore, ne' rinviato a causa dell'abbandono della difesa, salvo che si tratti di processo di particolare gravita'.
4. Se il fatto e' commesso nel dibattimento avanti al pretore, e non e' possibile nominare immediatamente un altro avvocato o procuratore, la difesa puo' essere affidata ad un vice-pretore o ad un uditore giudiziario altrimenti si procede a norma del primo capoverso. Deve, se richiesto, essere conceduto un termine non superiore a tre giorni per preparare la difesa.
Art. 131 Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa
1. Il difensore che viola il divieto stabilito nell'art. 129 e' sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.
2. Il difensore nominato d'ufficio o delegato, che senza giusta causa rifiuta l'incarico, e' sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi.
3. Le spese cagionate dal fatto del difensore sono poste a suo carico.
4. Le sanzioni prevedute in questo articolo sono applicate con ordinanza della sezione istruttoria, citato il difensore a comparire di persona per presentare le sue discolpe e sentito il procuratore generale.
5. Contro l'ordinanza e' ammesso il ricorso per cassazione, anche per il merito, da parte dell'interessato e del pubblico ministero.
6. Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.136143
Art. 132 Abbandono della difesa di altre parti
1. L'abbandono della difesa della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe la udienza, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte degli organi professionali, ai quali il giudice istruttore, il presidente o il pretore deve fare rapporto.
Art. 133 Incompatibilita' e revoca dei difensori
1. Quando non vi e' incompatibilita', la difesa di piu' imputati puo' essere affidata ad un difensore comune. L'incompatibilita' della difesa deve essere rilevata da chi vi ha interesse, appena ne viene a conoscenza, e, in ogni caso, in tempo utile perche' si possa provvedere alla sostituzione, senza sospendere gli atti del procedimento; altrimenti essa non puo' in seguito essere opposta ne' in via d'eccezione ne' come motivo d'impugnazione.19
2. Se l'imputato ha sostituito il proprio difensore di fiducia o ne ha revocato la nomina senza sostituirlo, la sostituzione o la revoca non produce effetto se non e' comunicata al giudice od al pubblico ministero che procede all'istruzione. Nel dibattimento la sostituzione o la revoca avviene mediante dichiarazione inserita nel processo verbale.
Art. 134 Nomina dei difensori di fiducia
1. Quando la legge prevede la nomina di un difensore, senza esigere forme particolari, la nomina puo' farsi dalla parte interessata in qualsiasi atto del procedimento ricevuto dall'Autorita' giudiziaria o ad essa presentato ovvero con dichiarazione resa personalmente o per mezzo di procuratore speciale nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario procedente o con lettera raccomandata diretta alla stessa cancelleria o segreteria.
2. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.
Art. 135 Colloqui del difensore con l'imputato detenuto
1. Durante l'istruzione formale, quando sono terminati gli interrogatori, il giudice puo' autorizzare il difensore a conferire con l'imputato detenuto. Dopo il deposito degli atti a norma dell'articolo 372, o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero, il difensore puo' conferire con l'imputato stesso senza bisogno di autorizzazione.
Art. 136 Procuratori speciali per determinati atti
1. Quando la legge consente che un atto del procedimento penale sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, il mandato speciale deve a pena d'inammissibilita' essere rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre le indicazioni che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto per cui e' conferito e dei fatti ai quali si riferisce.
Il mandato e' unito agli atti.
2. Per le pubbliche Amministrazioni basta che il mandato sia sottoscritto dai capo dell'Amministrazione nella circoscrizione in cui si fa l'istruzione o il giudizio, e sia munito del sigillo dell'ufficio.
3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza mandato speciale nei casi in cui questo e' richiesto dalla legge.
Titolo quarto. Degli atti processuali
Capo I. Disposizioni generali
Art. 137 Uso della lingua italiana
1. Tutti gli atti del procedimento penale devono essere compiuti in lingua italiana a pena di nullita'.
2. Le persone che sanno esprimersi in lingua italiana sono obbligate a servirsi di questa nel rendere le loro dichiarazioni o deposizioni.
3. Il rifiuto di esprimersi in lingua italiana da parte di persona che la conosca e la falsa attestazione di ignorarla sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a duemila, salve le maggiori pene quando il fatto costituisce un piu' grave reato.
Art. 138 Oralita' degli esami e interrogatori
1. Chi e' esaminato o interrogato deve rispondere oralmente, e non gli e' consentito di leggere dichiarazioni scritte. Tuttavia il giudice o il pubblico ministero procedente all'istruzione sommaria puo' permettere, facendone menzione nel processo verbale, di consultare note in aiuto alla memoria, avuto riguardo alla qualita' della persona e alla natura dei fatti. Tale permesso deve essere dato in ogni caso ai periti e ai consulenti tecnici che ne facciano domanda.
Art. 139 Sottoscrizione degli atti
1. Quando e' richiesta la sottoscrizione di un atto o di un documento, e' sufficiente se la legge non dispone altrimenti la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e del cognome di chi deve firmare.
2. Se questi non puo' o non sa scrivere, il pubblico ufficiale al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identita' della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.
3. Non e' valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.
Art. 140 Data degli atti
1. Quando la legge richiede la data di un atto, devono indicarsi il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto e' compiuto. Non e' necessaria l'indicazione dell'ora se non e' espressamente prescritta.
2. Se l'indicazione della data di un atto e' richiesta a pena di nullita', questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti con questo connessi.
Art. 141 Eliminazione degli scritti anonimi
1. Gli scritti anonimi non possono essere uniti agli atti del procedimento, ne' puo' farsene alcun uso processuale, salvo che costituiscano corpo del reato, ovvero provengano comunque dall'imputato.
Art. 142 Giuramento
1. L'Autorita' che riceve il giuramento ammonisce previamente chi deve prestarlo dell'importanza morale dell'atto, del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsita' in giudizio. Nei giudizi collegiali l'ammonizione e' fatta dal presidente. Chi deve prestare il giuramento sta in piedi a capo scoperto al cospetto dell'Autorita' che lo riceve. Questa ne legge la formula e il giuramento si presta pronunciando le parole: Lo giuro.104
2. Il giuramento, una volta prestato, non deve piu' rinnovarsi nello stesso procedimento, salvo che l'atto nel quale fu prestato sia stato annullato. Fuori di questo caso, quando la persona viene richiamata per atti successivi, il giudice le rammenta soltanto il giuramento prestato e ne fa menzione nel processo verbale.
3. Le disposizioni della prima parte di questo articolo si osservano a pena di nullita'.
4. La prestazione del giuramento nei casi in cui la legge non la esige non e' causa di nullita'.
Art. 143 Interrogatorio o esame di sordi, muti o sordomuti
1. Per interrogare, esaminare o far giurare un sordo, un muto o un sordomuto:
1) al sordo si presentano in iscritto le ammonizioni, le domande, le osservazioni e la formula del giuramento ed egli da' le sue risposte e giura oralmente;
2) al muto si fanno oralmente le ammonizioni, le domande, le osservazioni, ed egli risponde in iscritto; la formula del giuramento letta dall'Autorita' che lo riceve gli e' poi presentata ed egli scrive sotto di essa le parole: Lo giuro, e le sottoscrive;
3) al sordomuto si fanno le ammonizioni, le domande, le osservazioni e si presenta la formula del giuramento ed egli risponde in iscritto e giura scrivendo sotto la formula le parole: Lo giuro, e le sottoscrive.
2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'Autorita' che deve esaminarlo nomina uno o piu' interpreti, scelti di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui, osservando nel resto le disposizioni relative agli interpreti.