Sez. 5, Sentenza n. 19456 del 10/09/2009 (Rv. 609840 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Redditi prodotti in forma associata - Accertamento - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Limiti - Contestazione da parte del socio della legittimità della sanzione per dichiarazione infedele - Partecipazione al giudizio della società e degli altri soci - Necessità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario esclusivamente nel caso in cui oggetto del giudizio sia il reddito sociale, il cui accertamento, sia sull'"an" che sul "quantum", si riverbera anche sul reddito dei soci, e non anche nel caso in cui il socio, nell'impugnare l'avviso di accertamento a lui notificato, si limiti a contestare la legittimità delle sanzioni a lui irrogate per infedele dichiarazione. In tal caso, infatti, la questione proposta con il ricorso investe unicamente la posizione del socio, senza alcun coinvolgimento né di quella della società né di quella degli altri soci, giuridicamente del tutto autonome rispetto all'oggetto della lite.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)