Sez. L - , Ordinanza n. 41274 del 22/12/2021 (Rv. 663367 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Riscatto degli anni di laurea - Termine per il versamento - Carattere essenziale - Ragioni - Violazione - Conseguenze - Rateizzazione - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
In tema di riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi, pur in assenza di una specifica norma di legge, dalla funzionalità del sistema, che esige l'individuazione di un termine entro il quale l'operazione dev'essere conclusa, se ne ricava l'essenzialità del termine per il versamento della cd. riserva matematica, ex art. 1457 c.c.; ne consegue che il mancato versamento nei termini comporterà la decadenza e la necessità di una nuova domanda ai fini del riscatto, con conseguente ricalcolo della riserva, in relazione alla diversa situazione soggettiva del lavoratore e con applicazione di coefficienti diversi, né la decadenza è esclusa dal mancato rispetto dei termini per la rateizzazione del pagamento che, in quanto disposti in favore e non in danno del debitore, rivestono anch'essi caratteri di essenzialità.
DM Tesoro 19/02/1981 art. 5 lett. B, Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 184 art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 77 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)