Sez. 2, Sentenza n. 1525 del 06/03/1980 (Rv. 405092 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTABILITA D'UFFICIO DELLA SOMMA LIQUIDATA DAI GIUDICI DEL MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE - INSUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTABILITA D'UFFICIO DELLA SOMMA LIQUIDATA DAI GIUDICI DEL MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE - INSUSSISTENZA.*
In tema di risarcimento di danni la Corte di Cassazione non ha il potere, in Mancanza di apposito motivo di ricorso principale o incidentale, di provvedere d'ufficio in ordine alla questione della rivalutazione per la somma liquidata dai giudici del merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)