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Sez. 3, Sentenza n. 2339 del 12/04/1980 (Rv. 406034 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - VENDITA FORZATA - NULLITA - ECCEZIONI DI NULLITA DEL PROCESSO ESECUTIVO - PRECLUSIONE EX ART 2929 COD CIV - LIMITI - IRREGOLARITA DEL PROVVEDIMENTO DISPOSITIVO DELLA GARA - ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE - OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA - TRADUZIONE DEL VIZIO DEL PROCEDIMENTO IN VIZIO DELLA VENDITA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406034-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - VENDITA FORZATA - NULLITA - ECCEZIONI DI NULLITA DEL PROCESSO ESECUTIVO - PRECLUSIONE EX ART 2929 COD CIV - LIMITI - IRREGOLARITA DEL PROVVEDIMENTO DISPOSITIVO DELLA GARA - ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE - OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA - TRADUZIONE DEL VIZIO DEL PROCEDIMENTO IN VIZIO DELLA VENDITA - CONFIGURABILITA.*

Le Disposizioni date dal giudice dell'esecuzione, a norma dell'art 576 cod proc civ, con il provvedimento che stabilisce procedersi alla gara, vanno osservate a pena di nullita: ne consegue che, qualora il giudice, nonostante le irregolarita del provvedimento suddetto, proceda oltre nell'esecuzione ed emetta ordinanza di aggiudicazione, e ammissibile la successiva formale opposizione al detto atto, traducendosi i vizi del procedimento in vizi della vendita. Cio comporta l'inapplicabilita della disposizione contenuta nell'art 2929 cod civ, dato che la preclusione delle eccezioni di nullita del processo esecutivo, stabiliti in detta norma, opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo, sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di Atti anteriori, che della vendita costituiscano il presupposto. (Conf 1813/66, mass n 323452; (Conf 807/63; (Conf 1008/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)