diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1622 del 11/03/1980 (Rv. 405214 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - INELEGGIBILITA - SOGGETTI AVENTI PARTE IN APPALTI IN FAVORE DEL COMUNE - INTERPOSIZIONE DI ALTRI SOGGETTI - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO RIGOROSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405214-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - INELEGGIBILITA - SOGGETTI AVENTI PARTE IN APPALTI IN FAVORE DEL COMUNE - INTERPOSIZIONE DI ALTRI SOGGETTI - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO RIGOROSO - NECESSITA.*

La causa di ineleggibilita alla carica di consigliere comunale, a norma dell'art 15 n 7 del DPR 16 maggio 1960 n 570, nei confronti di coloro che, direttamente od indirettamente, abbiano parte in appalti in favore del comune, mira ad evitare posizioni di conflitto, anche potenziale, fra l'interesse pubblico e quello privato degli amministratori municipali, e, quindi, comprende pure le situazioni di fatto non esteriorizzate formalmente, con eventuale interposizione di altri soggetti, sempreche le situazioni medesime, tenuto conto che si verte in tema di eccezioni al diritto di elettorato passivo, risultino rigorosamente accertate. (V 3599/71, mass n 355315).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)