Sez. L, Sentenza n. 1787 del 27/02/1997 (Rv. 502706 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DI EQUITÀ - ATTI A TITOLO GRATUITO | Fondo pensionistico aziendale - Prestazioni - Riconducibilità al rapporto di lavoro - Conseguenze - Interpretazione della disciplina del fondo - Contribuzione o no dei lavoratori al fondo medesimo - Incidenza sulla qualificazione del titolo (oneroso o gratuito) delle prestazioni - Applicabilità del criterio di cui all'art. 1371 cod. civ. - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DI EQUITÀ - ATTI A TITOLO GRATUITO
La circostanza che i lavoratori contribuiscano o no alla formazione di un fondo per la corresponsione di una pensione integrativa di quella obbligatoria non incide sulla fonte dell'obbligo di prestazione a carico del datore di lavoro che resta sempre il contratto di lavoro e non un distinto negozio a titolo gratuito. Nell'interpretazione delle regole di natura convenzionale che disciplinano tale integrazione pensionistica il giudice non può pertanto far ricorso, in caso di dubbio, al criterio per cui il contratto, se a titolo gratuito, deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)