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Sez. L, Sentenza n. 3136 del 17/02/2015 (Rv. 634322 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Opposizione ex art. 1, comma 51, legge n. 92 del 2012 - Diverso grado di giudizio - Esclusione - Fase dello stesso giudizio - Conseguenze - Astensione ex art. 51, n. 4, cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634322-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

La fase dell'opposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, legge 28 giugno 2012, n. 92, non costituisce un grado diverso rispetto a quella che ha preceduto l'ordinanza, ma solo una prosecuzione del medesimo giudizio in forma ordinaria, sicché non è configurabile alcuna violazione riconducibile all'art. 51, n. 4, cod. proc. civ. nel caso in cui lo stesso giudice-persona fisica abbia conosciuto della causa in entrambi le fasi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 n. 4, Legge 28/06/2012 num. 92 all. 1 com. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)