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Sez. 3, Sentenza n. 21811 del 27/10/2015 (Rv. 637543 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - INSTITORE - IN GENERE | Preposizione institoria - Assenza di formale conferimento di qualifica e procura da parte dell'imprenditore - Prova del rapporto - Ricorso ad elementi presuntivi - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637543-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - INSTITORE - IN GENERE

La costituzione di un rapporto di natura institoria ex art. 2203 c.c., pur potendo desumersi da elementi presuntivi anche in assenza di un formale atto di conferimento di qualifica e procura da parte dell'imprenditore, deve tuttavia essere accertata con specifico riferimento alla fattispecie concreta e mediante applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non potersi desumere la qualità di institore in capo ad una società dalla sua autonoma personalità giuridica, né dalla qualità di agente generale dell'imprenditore e neppure dal rapporto di controllo o collegamento tra la società e quella asseritamente preponente, trattandosi di elementi inconferenti ai fini della prova circa la sussistenza di una preposizione institoria, solitamente riferibile alla persona fisica legata all'imprenditore da un rapporto di subordinazione organica, sebbene al massimo livello di autonomia gestionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2204, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)