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Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 30/09/1987 Ud. (dep. 22/04/1988) Rv. 178205 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - IN GENERE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - SENTENZA D'APPELLO CHE DICHIARA LA INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO E DISPONE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE COMPETENTE - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - RATIO - CONTRASTO TRA IL PRINCIPIO DELLA TASSATIVITÀ DELL'IMPUGNAZIONE E ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178205-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - IN GENERE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - SENTENZA D'APPELLO CHE DICHIARA LA INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO E DISPONE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE COMPETENTE - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - RATIO - CONTRASTO TRA IL PRINCIPIO DELLA TASSATIVITÀ DELL'IMPUGNAZIONE E ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

La sentenza d'appello che dichiara l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado e dispone la trasmissione degli Atti al giudice competente non è ricorribile per Cassazione ex art. 190, secondo comma, cod. proc. pen. in quanto può dar luogo a conflitto ai sensi dell'art. 51 cod. proc. pen.. è invece ricorribile per Cassazione quella che dichiari la Competenza del giudice. La sentenza dichiarativa dell'incompetenza di cui al secondo comma dell'art. 190 cod. proc. pen. non è ricorribile ex art. 524, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di tale norma si pone, in rapporto specialità, quella, contenuta nel secondo comma dello stesso art. 190, che prevede l'inoppugnabilità specifica sempre che la sentenza non sia affetta da vizi in procedendo insanabilmente invalidanti ovvero da nullità assoluta. La stessa sentenza non è ricorribile neanche ex art. 111 della Costituzione avendo carattere meramente processuale e, quindi, priva di definitività. Il principio della tassatività delle impugnazioni, affermato nel primo comma, prima parte, dell'art. 190 cod. proc. pen. non è in contrasto con l'art. 111 cost. In riferimento alle sentenze non definitive, di mero contenuto processuale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)