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Sez. 1, Sentenza n. 1781 del 09/05/1977 (Rv. 385505 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONE - NOZIONE - PARTECIPAZIONE DEL SOCIO ESCLUSO ALL'ASSEMBLEA CHE HA DELIBERATO L'ESCLUSIONE - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1977-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385505-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONE - NOZIONE - PARTECIPAZIONE DEL SOCIO ESCLUSO ALL'ASSEMBLEA CHE HA DELIBERATO L'ESCLUSIONE - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - DECORRENZA.*

La 'comunicazioné al socio escluso della delibera di esclusione, che l'art 2287 cod civ prevede per fissare il dies a quo del termine di trenta giorni per proporre opposizione, si concretizza in un atto o fatto che porti a conoscenza dell'interessato la deliberazione medesima, e non richiede l'adozione di specifiche formalita o mezzi di trasmissione. Ne consegue che la presenza del socio escluso alla assemblea che ha emesso la delibera in questione, in condizioni tali da assicurargli la percezione della volonta maggioritaria degli altri soci, integra gli estremi di quella comunicazione, e fa iniziare il decorso del termine per l'apposizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2287

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)