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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 541 Pene accessorie ed altri effetti penali

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potesta' o dell'autorita' maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualita' di genitore, di marito, di tutore o di curatore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante.

2. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.

Art. 542 Querela dell'offeso

1. I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

2. La querela proposta e' irrevocabile.

3. Si procede tuttavia d'ufficio:

  1. 1° se il fatto e' commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

  2. 2° se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 543 Diritto di querela

1. Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

2. Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato, espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi.

Art. 544 Causa speciale di estinzione del reato

1. Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Titolo decimo. Dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe

Art. 545 Aborto di donna non consenziente

1. Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, e' punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Art. 546 Aborto di donna consenziente

1. Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.

3. Si applica la disposizione dell'articolo precedente:

  1. 1° se la donna e' minore degli anni quattordici o, comunque, non ha capacita' d'intendere o di volere;

  2. 2° se il consenso e' estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero e' carpito con inganno.65

Art. 547 Aborto procuratosi dalla donna

1. La donna che si procura l'aborto e' punita con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 548 Istigazione all'aborto

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 549 Morte o lesione della donna

1. Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, e' della reclusione da tre a otto anni.

Art. 550 Atti abortivi su donna ritenuta incinta

1. Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.

2. Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena e' diminuita.

Art. 551 Causa di onore

1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 e' commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla meta' ai due terzi.

Art. 552 Procurata impotenza alla procreazione

1. Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente
alla procreazione e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

2. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.

Art. 553 Incitamento a pratiche contro la procreazione

1. Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo di lucro.53

Art. 554 Contagio di sifilide e di blenorragia

1. Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, e' punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima.

3. In ambedue i casi il colpevole e' punito a querela della persona offesa.

4. Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585.

Titolo undecimo. Dei delitti contro la famiglia

Capo I. Dei delitti contro il matrimonio

Art. 556 Bigamia

1. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

2. La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello stato proprio o di lei.

3. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 557 Prescrizione del reato

1. Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.

Art. 558 Induzione al matrimonio mediante inganno

1. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio e' punito, se il matrimonio e' annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.

Art. 559 Adulterio

1. La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno.42

2. Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera.42

3. La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.46

4. Il delitto e' punibile a querela del marito.46

Art. 560 Concubinato

1. Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni.46

2. La concubina e' punita con la stessa pena.46

3. Il delitto e' punibile a querela della moglie.46

Art. 561 Casi di non punibilita'. Circostanza attenuante

1. Nel caso preveduto dall'articolo 559, non e' punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

2. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e' punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

3. Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena e' diminuita.46