Sez. 6, Sentenza n. 3364 del 12/01/2016 Cc. (dep. 26/01/2016) Rv. 265829 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Istanza del terzo per il riconoscimento del credito garantito da ipoteca sul bene confiscato - Onere della prova - Indicazione da parte del giudice di carenze probatorie - Assegnazione di un termine per l'integrazione - Ammissibilità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di confisca di prevenzione, il giudice dell'esecuzione, adito dal titolare di diritto di credito garantito da ipoteca sul bene sottoposto a confisca, ha l'onere di indicare al creditore l'originaria carenza probatoria in merito all'esistenza ed all'ammontare del credito, eventualmente assegnando alla parte interessata un termine per provvedere all'integrazione. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che il potere attribuito al giudice dell'esecuzione si conforma alla previsione dell'art.506 cod.proc.pen. che consente al giudice di sollecitare le parti affinché approfondiscano tematiche probatorie potenzialmente determinanti per la decisione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 198 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 199 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)