Sez. L, Sentenza n. 23698 del 19/11/2015 (Rv. 637806 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Adibizione a mansioni inferiori come unica alternativa al licenziamento - Patto di demansionamento - Necessità - Esclusione - Prospettazione del reimpiego in mansioni inferiori - Onere datore di lavoro - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
L'art. 2103 c.c. si interpreta alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, in coerenza con la "ratio" di numerosi interventi normativi, quali l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, l'art. 1, comma 7, della l. n. 68 del 1999, l'art. 4, comma 11, del d.lgs. n. 223 del 1991 anche come da ultimo riformulato dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, sicché, ove il demansionamento rappresenti l'unica alternativa al recesso datoriale, non è necessario un patto di demansionamento o una richiesta del lavoratore in tal senso anteriore o contemporanea al licenziamento, ma è onere del datore di lavoro, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, prospettare al dipendente la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 1 com. 7, Decreto Legisl. 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 7 com. 5, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 3 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)