Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
Testo in vigore al
Art. 27
1. Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo, l'azienda puo' far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:
a) per raggiungimento dei limiti di eta' di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 12 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
b) per inabilita' al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui e' rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili;
c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli puo' essere assegnato;
d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado;
e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 45 n. 7 del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorita' giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reita' o con altra formola equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.
2. Nei casi di cui alla lettera b), l'esonero e' disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29:
3. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) l'esonero e' invece disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che puo' essere assegnato nei casi di cui alla lettera c).
Il parere del Consiglio di disciplina e' reso in seguito a rapporto dell'azienda e sentito personalmente l'agente interessato qualora questi ne faccia richiesta.
4. Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione, e' corrisposta l'indennita' di buonuscita di cui al 5° e 6° comma del precedente articolo 26.
5. Tale indennita' spetta parimenti, in caso di morte dell'agente, alle persone indicate agli articoli 15 e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione.14
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889
Art. 29
1. L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti e' eseguito da medici di fiducia dell'azienda.
2. L'agente o chi abbia titolo di preferenza, a termini dell'art. 9, puo' ottenere un nuovo accertamento della inabilita', purche' ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 10 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento, da eseguirsi entro dieci giorni dalla richiesta, l'agente ha facolta' di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli della azienda.
3. In caso di mancato accordo il giudizio e' deferito al collegio composto dai sanitari predetti, presieduto da un medico scelto dall'Ufficio sanitario provinciale.
4. Il collegio deve emettere il suo giudizio entro 15 giorni prorogabili di altri 15 nel caso che l'agente debba essere sottoposto a speciali osservazioni. Di regola gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti presso l'azienda.
5. Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il periodo dell'accertamento sanitario, salvo che dal giudizio definitivo non risulti confermata l'inabilita'.
6. Qualora l'agente senza giustificati motivi non si presenti al nuovo accertamento di cui al 2° comma od al giudizio di cui al 3° comma del presente articolo, s'intende che egli rinuncia alla sua richiesta.
Art. 30
1. Le dimissioni volontarie devono essere presentate per inscritto: esse non hanno valore finche' non sono accettate dall'azienda; l'accettazione e' deliberata entro un mese dalla presentazione salvo che il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione nel qual caso l'azienda ha in facolta' di sospenderle o di respingerle.
2. L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate, ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio.
3. L'azienda puo' ritenere d'ufficio come dimissionario l'agente che rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, o quello che abbia perduta la cittadinanza italiana.
Art. 31
1. Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, anche nella M. V. S. N. e per cariche sindacali, a norma degli articoli 24 e 25, sono Ammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, sempreche' ne facciano domanda entro un mese dal congedo o dalla cessazione della carica, conservino la idoneita' fisica richiesta dal regolamento e nel caso di servizio militare abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta ed esibiscano il foglio matricolare.
2. Agli agenti richiamati sotto le armi per qualsiasi motivo viene corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua famiglia.
3. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche, nel caso di richiamo obbligatorio, ai militari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Art. 32
1. E' corrisposto lo stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell'assenza, dedotte le indennita' spettanti a sensi di legge, agli agenti che siano chiamati a prestare servizio come giurati ed a quelli che siano citati come testimoni:
a) a richiesta dell'azienda in cause civili;
b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'azienda in procedimenti penali, nei quali l'azienda sia citata come civilmente responsabile;
e) a richiesta del pubblico ministero o dell'azienda in procedimenti penali, per reati commessi in danno dell'azienda stessa o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;
d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio.
2. E' pure corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata necessaria dell'assenza:
1° all'agente leso in un infortunio sul lavoro, ove gia' come infortunato non riceva l'intero stipendio o paga od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;
2° agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a comparire davanti all'autorita' giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti;
3° agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento.
3. Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio, decide il direttore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo, debba essere corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza.
4. In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate.
5. Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali e' corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi di cui all'art. 22.
Art. 33
1. Il personale che ha gestione di danaro o di materiali puo' essere obbligato al deposito di una cauzione, il cui importo e le cui modalita' di versamento sono stabilite dalla azienda, secondo l'importanza della gestione affidata all'agente.
2. Le cauzioni versate in danaro o titoli o formate con trattenute mensili sullo stipendio o salario, vengono depositate od investite d'accordo coll'agente, a cui favore decorrono gli interessi.
3. L'azienda ha facolta' di prelevare direttamente dalla cauzione l'importo di qualunque perdita, rimanenza, debito, anticipazione e gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi natura, che l'agente possa avere recato all'azienda.
Art. 34
1. Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente, sulle linee esercitate dall'azienda, biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio gratuito od a prezzo ridotto.
2. In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di famiglia rispetto alla residenza od ai bisogni, l'azienda concede, su una o piu' delle linee da essa esercitate, permanenti di viaggio per provviste viveri, per istruzione, per ragioni di cura o per altre ragioni che ne giustifichino la concessione.
3. Nelle aziende in cui, per le particolari convenzioni con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono concessi biglietti gratuiti di servizio per un solo viaggio, sono ripartiti fra gli agenti i biglietti stessi, esclusione fatta di quelli occorrenti per le necessita' di servizio della azienda.
4. Agli agenti delle tranvie urbane sono concessi biglietti di libera circolazione sulle linee urbane esercitate dall'azienda cui sono addetti. Agli agenti addetti a servizi tranviari di carattere promiscuo urbano ed intercomunale, e' concesso il biglietto di libera circolazione sulla rete urbana quando essi dimorano nella zona servita dalla rete stessa; quando risiedono fuori di tale zona e' invece accordato ad essi il libero transito sulla linea o sulle linee che conducono alla localita' di dimora dell'agente.
5. L'azienda stabilisce con ordine generale di servizio, ostensibile al personale, le norme per le concessioni di cui al presente articolo.
Art. 35
1. Gli orari di servizio sono approvati dalle competenti autorita' a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 36
1. Durante le assenze dal servizio disciplinate dagli articoli 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 42, 46 del presente regolamento e durante le assenze arbitrarie, s'intendono assorbiti i giorni di riposo pagato, che cadono nei predetti periodi di assenza.
Titolo VI. Disposizioni disciplinari.
Art. 37
1. Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:
1° la censura, che e' una riprensione per iscritto;
2° la multa, che e' una ritenuta dello stipendio o della paga; puo' elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed e' devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso;
3° la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne e' colpito, per una durata che puo' estenderai a 15 giorni od, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;
4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;
5° la retrocessione;
6° la destituzione.
2. La multa e' applicabile anche agli agenti ordinati e straordinari.
3. Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, agli agenti puo' essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilita' locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennita' regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive.
Art. 38
1. L'Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entita' dello stesso.
2. Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 5000, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo avere inteso le parti.
3. Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilita' di uno o piu' agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda, Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda e trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonche' a differenze contabili.
Art. 39
1. Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 37 e dal disposto dell'art. 3, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali siano state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, vengono adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non siano imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Per l'applicazione di tali disposizioni e' tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni, precedente al tempo in cui si e' constatata l'ultima sottrazione o manomissione.
3. A tal fine e' fatta speciale annotazione:
a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso, qualora l'intero percorso siasi effettuato sotto la scorta dello stesso personale;
b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci o bagagli, che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e cosi' pure delle sottrazioni o manomissioni che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennita', come feste natalizie e di Capo d'anno.
4. Ogni singola annotazione di cui al predetto comma a) e ogni due annotazioni di cui al predetto comma b) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni o sottrazioni, delle quali, agli effetti della presente disposizione, devesi tener conto.
Art. 40
1. La censura, che ha un carattere di preliminare richiamo, si infligge all'agente che commette in servizio mancanze lievi non specificate negli articoli successivi, e nei casi di inadempienze agli ordini superiori o alle disposizioni regolamentari, commesse senza l'intenzione di offendere persone o cose dell'azienda.
Art. 41
1. Si incorre nella multa
1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio che non abbiano recato danno al servizio;
2° per irregolarita' di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravita' o non dipendano da proposito deliberato;
3° per assenze arbitrarie, che non superino un giorno e non abbiano recato danno al servizio;
4° per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole sia che non abbia prodotto danno ad alcuno.
2. Nei casi previsti dal paragrafo 3, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio e della paga per la durata della assenza.
Art. 42
1. Si incorre nella sospensione:
1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbia recato danno al servizio;
2° per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;
3° per avere commesso atti irrispettosi verso i funzionari dipendenti dall'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, verso i superiori o l'azienda o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura piu' grave;
4° per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le linee, nei locali della azienda e dipendenze;
5° per essersi presentato ad assumere servizio in istato di ubbriachezza;
6° per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;
7° per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;
8° per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque;
9° per irregolarita' nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;
10° per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda;
11° per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;
12° per essere stato sorpreso in istato di ubbriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;
13° per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi e' interrogato come testimonio nei procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio;
14° per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;
15° per alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda o loro dipendenze;
16° per mancanze da cui siano derivate irregolarita' nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio;
17° per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa;
18° per avere rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda;
19° per avere ecceduto nel valersi della propria autorita' verso il personale dipendente;
20° per avere domandato mancie o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura piu' grave.
2. Puo' essere inflitto come punizione accessoria, a norma dell'art. 37, il trasloco punitivo, quando siasi prodotta incompatibilita' di permanenza nel luogo di residenza.
3. Nei casi previsti ai paragrafi dal 1° al 12° compreso, la sospensione puo' estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione puo' essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni.
4. Nei casi previsti dai paragrafi 5° ed 8°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o dalla paga per le giornate di assenza.
Art. 43
1. Si incorre nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga:
1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte, in caso d'inchiesta su irregolarita' di servizio allo scopo di occultare la verita' per giovare ad altri agenti;
2° per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;
3° per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minaccie od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri;
4° per calunnie o diffamazioni verso l'azienda o verso altri agenti, benche' non superiori di grado ed in quest'ultimo caso quando possa derivarne qualsiasi danno al servizio;
5° per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio.
2. La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato.
3. Ove pero' l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'azienda ha facolta' di togliere l'effetto della ripercussione, accordando di tre o sei mesi o di un anno, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli aumenti successivi.
4. L'azienda puo' esercitare questa facolta' in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente punito abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo il caso che l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado.
5. Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla proroga e' sostituita la riduzione dello stipendio o paga a quello immediatamente inferiore, per un periodo di tempo uguale a quello della proroga.
6. Nei casi previsti dal paragrafo 2°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.
7. Al personale dipendente da aziende presso le quali non siano stabiliti aumenti periodici di stipendio o paga sara' applicata, per le mancanze previste dal presente articolo, la sospensione, la cui durata potra' essere aumentata fino a un terzo. Nel caso previsto al n. 2 del presente articolo si applica altresi' la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 42.
Art. 44
1. Si incorre nella retrocessione:
1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verita' per nuocere ad altri agenti;
2° per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose:
3° per trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno alla azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda;
4° per inabilita' od incompatibilita' all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente;
5° per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell'ufficio alle leggi e ai regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanita' pubblica.
2. Per effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore; pero' quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 55. in sostituzione della destituzione puo' farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi; e quando trattisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa, la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esecitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.
3. Per gli agenti, per i quali la retrocessione non e' possibile, si fa luogo alla sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo cogli stessi effetti della retrocessione per quanto riguarda il disposto dell'art. 50 e dell'alinea seguente.
4. Alla retrocessione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi.
5. Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale e' restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facolta' nell'azienda di farne cessare la ripercussione, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 43.
Art. 45
1. Incorre nella destituzione:
1° chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei Principi della Real Casa, del Capo del Governo e contro il Regime;
2° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorita' per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorche' non ne siano derivati inconvenienti di servizio;
3° chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;
4° che, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca, a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;
5° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;
6° chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorche' non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si renda indegno della pubblica stima;
7° chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;
8° chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;
9° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti alla azienda o che la possano comunque interessare;
10° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;
11° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;
12° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, e' trovato in istato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza;
13° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benche' non ne sia derivato alcun danno;
14° chi per mancanza di diligenza e' causa di incendi a danno dell'azienda;
15° chi altera dolosamente i piombi;
16° chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;
17° chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;
18° chi, facendo parte del personale viaggiante oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa a cio' incaricati;
19° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;
20° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto.
Art. 46
1. Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovinsi in istato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facolta' a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.
2. La sospensione preventiva e' di massima disposta dal direttore.
3. La sospensione preventiva dura, di regola, finche' sia cessata o risolta la causa che la motivo'.
4. Pero' gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finche' dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente e scientemente colpevole.
5. Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla meta' dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennita' fisse. La concessione dell'assegno alimentare e' facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio.
6. Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreche' sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perche' il fatto non costituisca reato.1720
Art. 47
1. Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 42 a 45 del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.
2. La deliberazione del licenziamento e' di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta ne' il giudizio consultivo del Consiglio di disciplina.
3. Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.