Sez. 1 - , Sentenza n. 2771 del 02/02/2017 (Rv. 643715 - 02)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Comodato di casa familiare - Richiesta di rilascio - Accertamento dell'attualità della destinazione - Necessità - Restituzione parziale - Ammissibilità - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
In sede di valutazione della domanda di rilascio proposta dal comodante nei confronti del coniuge cui l’immobile è stato assegnato quale casa familiare, il giudice è tenuto ad accertare, ai sensi dell’art. 1810 c.c., che perduri, nell’interesse dei figli conviventi minorenni (o maggiorenni non autosufficienti), la destinazione dell’intero bene all’uso cui è stato adibito, dovendo, in caso contrario, ordinarne la restituzione, quanto meno parziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1022, Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 1810
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)