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Sez. 1 - , Ordinanza n. 20647 del 31/07/2019 (Rv. 654771 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Sospensione del rapporto di lavoro subordinato - Dichiarazione di scioglimento del curatore - Diritto all’indennità sostitutiva del preavviso - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654771-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione fino a quando il curatore non abbia effettuato la dichiarazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, l.fall. di volersi sciogliere dal contratto, per effetto della quale il lavoratore ha diritto di insinuarsi al passivo anche per l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c., non configurandosi il recesso del curatore per giusta causa ed attesa la natura indennitaria e non risarcitoria di tale importo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge Falliment. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)