Sez. 2, Sentenza n. 3936 del 25/11/1975 (Rv. 378207 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - OMESSO PROVVEDIMENTO SUI RESIDUI ATTIVI DI GESTIONE - INVALIDITA DELLA DELIBERAZIONE - ESCLUSIONE - DESUMIBILITA DEI RESIDUI DAL RENDICONTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - OMESSO PROVVEDIMENTO SUI RESIDUI ATTIVI DI GESTIONE - INVALIDITA DELLA DELIBERAZIONE - ESCLUSIONE - DESUMIBILITA DEI RESIDUI DAL RENDICONTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Non e causa di invalidita della deliberazione assembleare condominiale, di approvazione del rendiconto presentato dallo amministratore, la circostanza che in essa si ometta di provvedere all'impiego degli eventuali residui attivi di gestione, essendo sufficiente che questi possano, anche solo implicitamente, desumersi dal rendiconto, ai fini della loro rilevabilita nei conti individuali dei singoli condomini e della conseguente riduzione, per compensazione, delle quote di anticipazione dovute dagli stessi condomini per l'anno successivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)