Sez. 4, Sentenza n. 10313 del 11/11/1983 Ud. (dep. 01/12/1983) Rv. 161495 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - DENUNCIABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - DENUNCIABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONE.*
Il travisamento del fatto, di regola ammissibile come mezzo di ricorso per Cassazione, può valere come tale quando si risolve in un vizio logico-giuridico della motivazione, in quanto il ragionamento del giudice di merito sia basato su risultanze processuali manifestamente diverse da quelle acquisite; il vizio, invece, non sussiste quando le risultanze processuali siano logicamente apprezzate dal giudice di merito in modo diverso da quello opinato dal ricorrente, pervenendo, così, a diversa soluzione. (Conf mass n 144270).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)