Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 37 Decisioni della corte di cassazione sulla competenza per materia
1. La corte di cassazione se riconosce la incompetenza per materia del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente.
2. La decisione della corte di cassazione sulla competenza ha autorita' di cosa giudicata anche per quanto riguarda la definizione del reato rispetto al fatto stabilito con la sentenza impugnata, purche' nel seguito del giudizio non risultino nuovi fatti e circostanze che modifichino la competenza.
Art. 38 Incompetenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria
1. Quando il giudice in qualsiasi stato e grado del procedimento ritiene che la cognizione del fatto non appartiene alla competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, pronuncia sentenza anche d'ufficio con la quale ordina la trasmissione degli atti all'Autorita' competente.
2. Quando la competenza di un giudice speciale e' stata dichiarata dalla corte di cassazione la decisione della corte ha autorita' di cosa giudicata anche se non pronunciata a sezioni unite.
3. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 33.
Capo II. Della competenza per territorio
Art. 39 Regole generali per determinare la competenza per territorio
1. La competenza per territorio e' determinata dal luogo in cui il reato fu consumato.
2. Se si tratta di delitto tentato e' competente il giudice del luogo in cui fu commesso l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.96
3. Se si tratta di reato permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ebbe inizio la consumazione.96
4. Se si tratta di reato continuato e' competente il giudice del luogo in cui fu commesso il reato piu' grave o in caso di pari gravita' il primo reato.96
Art. 40 Altre regole per determinare la competenza per territorio
1. Se la competenza non puo' essere determinata a norma dell'articolo precedente e' competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si e' verificata una parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato. Se questo luogo non e' noto e' competente il giudice del luogo in cui fu eseguito l'arresto o il giudice che ha emesso un mandato ovvero un decreto di citazione a giudizio e in mancanza il giudice del luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento. Nel caso di contemporaneita' di atti il giudice superiore indicato nell'art. 48 designa il giudice che deve giudicare.
2. Se la competenza non puo' essere determinata in uno dei predetti modi e' competente successivamente il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
Art. 41 Competenza per i reati che si considerano commessi nel territorio dello Stato e per i reati commessi all'estero
1. Se il reato fu commesso in parte nel territorio dello Stato e in parte all'estero, si procede nello Stato ed e' competente il giudice del luogo dove avvenne in tutto o in parte l'azione o l'omissione o si verifico' l'evento. Tale competenza e' regolata dalle disposizioni dei due articoli precedenti.
2. Se il reato fu commesso interamente in territorio estero e si deve procedere nello Stato la competenza e' determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato.
3. Nondimeno la corte di cassazione su richiesta del pubblico ministero puo' rimettere l'istruzione o il giudizio ad un giudice piu' vicino al luogo in cui il reato fu commesso.
4. Il giudice puo' valersi degli atti dell'Autorita' straniera per il procedimento penale e, anche quando non si procede nello Stato, per applicare le misure di sicurezza e per provvedere alle restituzioni e al risarcimento del danno.
5. In tutti i casi preveduti dai capoversi precedenti gli ufficiali di polizia giudiziaria, il pubblico ministero e il giudice possono compiere gli atti necessari a raccogliere e conservare le prove anche se l'imputato non si trova nel territorio dello Stato.
Art. 41-bis Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti - o potrebbero esserlo in caso di appello - alla competenza dell'ufficio giudiziario in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni, sono di competenza del giudice egualmente competente per materia, il cui ufficio e' situato nel capoluogo del distretto di corte d'appello piu' vicino, salvo che in detto ufficio - o in quello che sarebbe competente per il procedimento in caso di appello - il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso e' competente il giudice il cui ufficio e' situato nel capoluogo del distretto di corte di appello piu' vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.107
Art. 42 Incompetenza per territorio
1. Salvo quanto e' disposto nel primo capoverso dell'articolo 439, in ogni stato dell'istruzione o immediatamente dopo compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, l'Autorita' che riconosce la propria incompetenza per territorio trasmette gli atti a quella che e' competente secondo le norme degli articoli precedenti. Il giudice provvede anche d'ufficio con sentenza quando non sia applicabile l'articolo 53.
2. Tuttavia anche dopo la trasmissione l'Autorita' che ha riconosciuto la propria incompetenza deve compiere gli atti urgenti d'istruzione.
3. Nel trasmettere gli atti all'autorita' competente il giudice e il pubblico ministero hanno facolta', quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto.
Art. 43 Incompetenza per territorio rilevata in grado d'appello o di cassazione
1. Il giudice d'appello, quando riconosce che il primo giudice era incompetente per territorio pronuncia sentenza con la quale dichiara l'incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente, purche' l'eccezione d'incompetenza sia stata proposta nel giudizio di primo grado. Altrimenti decide nel merito senza rinnovazione del dibattimento se questa non e' necessaria per altro motivo. La decisione sull'appello ha luogo anche se la competenza in primo grado spettava ad un giudice che non appartiene alla circoscrizione del giudice d'appello.
2. Se la corte di cassazione riconosce l'incompetenza per territorio del giudice che ha deciso, pronuncia l'annullamento con rinvio al giudice competente solo quando l'eccezione d'incompetenza e' stata proposta durante il giudizio di merito.
3. La decisione della corte di cassazione sulla competenza per territorio ha autorita' di cosa giudicata.
Art. 44 Effetti della dichiarazione d'incompetenza per territorio
1. La dichiarazione d'incompetenza per territorio non produce la nullita' degli atti d'istruzione gia' compiuti.
Capo III. Della connessione dei procedimenti e dei suoi effetti sulla competenza
Art. 45 Casi di connessione
1. Si ha connessione dei procedimenti nei casi seguenti:
1° se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da piu' persone riunite o da piu' persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, ovvero da piu' persone in danno reciprocamente le une delle altre;
2° se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita';
3° se una persona e' imputata di piu' reati;
4° se la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.
Art. 46 Effetti della connessione sulla competenza per materia
1. Se alcuno dei procedimenti connessi appartiene alla competenza della corte d'assise e gli altri alla competenza del tribunale o del pretore, la competenza appartiene per tutti alla corte d'assise; negli altri casi appartiene al tribunale, qualora alcuno dei procedimenti sia di sua competenza.
2. Se nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la necessita' di indagini, per le quali non si possa procedere prontamente alla chiusura dell'istruzione e sussistono particolari motivi perche' questa non sia ritardata, il magistrato puo' provvedere per quei reati o per quegli imputati per i quali l'istruzione e' completa continuandola per gli altri.
3. Le norme per l'istruzione e per il giudizio da osservarsi davanti al giudice competente per connessione si applicano a tutti i procedimenti connessi.
Art. 47 Effetti della connessione sulla competenza per territorio
1. La competenza per i procedimenti connessi rispetto ai quali piu' giudici sono egualmente competenti per materia, appartiene a quello tra essi nella circoscrizione del quale fu commesso il reato piu' grave o in caso di pari gravita' il maggior numero di reati.
Art. 48 Altre regole relative agli effetti della connessione sulla competenza per territorio
1. La competenza per i procedimenti connessi rispetto ai quali piu' giudici sono egualmente competenti per materia appartiene, quando i reati sono di pari gravita' e sono stati commessi in pari numero in circoscrizioni diverse della stessa corte d'appello, al giudice designato dalla sezione istruttoria presso la corte medesima. In questo caso ciascuno degli uffici del pubblico ministero trasmette col suo parere gli atti alla sezione istruttoria, che provvede d'urgenza con ordinanza con la quale designa il giudice che deve giudicare di tutti i reati; se pero' la sezione istruttoria ritiene per ragioni di convenienza di ordinare la separazione dei procedimenti ne rinvia la cognizione ai giudici rispettivamente competenti per territorio.
2. Se i predetti reati sono stati commessi in circoscrizioni di diversi distretti di corte d'appello provvede nello stesso modo la corte di cassazione.
3. Qualora i vari reati siano stati separatamente giudicati in primo grado e sia stato proposto appello, il giudice di secondo grado competente per territorio per i vari procedimenti puo' provvedere con unico giudizio per tutti gli appelli.
Art. 48-bis Rilevanza della connessione
1. La connessione non produce effetti ne' sulla competenza ne' ai fini della riunione rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati.
Art. 48-ter Casi di esclusione degli effetti della connessione
1. La connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti magistrati per i quali la competenza e' stata stabilita ai sensi dell'articolo 41-bis non modifica la competenza relativamente ai primi, salvo che si tratti di procedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con piu' azioni od omissioni.
2. Quando il reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato e' parte offesa e' stato compiuto da piu' persone in concorso o in cooperazione tra loro, la competenza e' determinata nei confronti di tutti gli imputati, anche in caso di pluralita' di procedimenti, ai sensi dell'articolo 41-bis.107
Art. 49 Effetti della connessione sulla competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria e su quella di giudici speciali
1. Se i procedimenti connessi appartengono alcuni alla competenza dell'Autorita', giudiziaria ordinaria e altri alla competenza di giudici speciali diversi dall'Alta Corte di giustizia e dai tribunali militari, e' competente per tutti il giudice ordinario.
2. Nondimeno la corte di cassazione su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o a richiesta del giudice speciale ovvero risolvendo un conflitto puo' ordinare per ragioni di convenienza con sentenza la separazione dei procedimenti.
3. Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza dell'Autorita' giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'Alta Corte di giustizia o dei tribunali militari la competenza per tutti appartiene al giudice speciale. Questi tuttavia puo' ordinare per ragioni di convenienza con provvedimento insindacabile la separazione dei procedimenti.
Art. 50 Inosservanza delle regole relative agli effetti della connessione sulla competenza
1. L'inosservanza delle regole concernenti gli effetti della connessione sulla competenza non produce nullita', salvo che reati di competenza di un giudice piu' elevato in grado siano stati giudicati da un giudice inferiore o reati di competenza del giudice ordinario siano stati giudicati da un giudice speciale diverso dall'Alta Corte di giustizia o dai tribunali militari ovvero reati di competenza dell'Alta Corte di giustizia o dei tribunali militari siano stati giudicati dal giudice ordinario o da un altro giudice speciale.
Capo IV. Dei conflitti di giurisdizione e di competenza
Art. 51 Casi di conflitto
1. Vi e' conflitto quando in qualsiasi stato e grado del procedimento:
1° uno o piu' giudici ordinari e uno o piu' giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo reato;
2° due o piu' giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato.
2. Le norme sui conflitti si applicano anche quando il giudice d'appello dichiara la competenza del giudice di primo grado e questi dichiara la propria incompetenza. Si applicano altresi' in ogni caso analogo a quelli preveduti da questo articolo.
3. La decisione sui conflitti spetta alla corte di cassazione.
Art. 52 Cessazione dei conflitti prima della denuncia
1. I conflitti preveduti dall'articolo precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei magistrati che dichiara secondo i casi la propria competenza o la propria incompetenza.
2. Tale provvedimento puo' essere emesso anche ad istanza di parte.
Art. 53 Denuncia dei conflitti
1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette gli atti alla corte di cassazione.
2. Il conflitto puo' essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto, dall'imputato e dalle altre parti.
3. La denuncia e' presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto con dichiarazione scritta e motivata, alla quale sono uniti gli atti e i relativi documenti. La denuncia, gli atti e i documenti sono immediatamente trasmessi alla cancelleria della corte di cassazione.
Art. 54 Risoluzione dei conflitti
1. La corte si cassazione provvede in camera di consiglio.
2. Quando il conflitto e' tra giudici ordinari e giudici speciali, la corte delibera a sezioni unite.
3. Nel risolvere il conflitto la corte determina se e in quale parte debbono conservare validita' gli atti compiuti dal giudice che essa dichiara incompetente.
4. La sentenza della corte di cassazione sulla competenza ha autorita' di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze nel seguito del giudizio vengano a modificare la competenza per materia.
5. A cura del procuratore generale l'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero ed e' fatto notificare alle altre parti.