Sez. 2, Sentenza n. 16777 del 29/07/2011 (Rv. 618744 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Azione di risarcimento del danno - Stato di fatto dannoso - Mantenimento di una sopraelevazione lesiva di un diritto di superficie - Prescrizione - Termine quinquennale - Danni originati dal completamento dell'opera - Immediata decorrenza della prescrizione - Danni via via originati dalla condotta di mantenimento dello stato di sopraelevazione - Decorrenza dalla prescrizione di volta in volta - Computo - Criteri.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Con riferimento all'azione di risarcimento per equivalente dei danni cagionati per effetto dello stato di fatto costituito dalla presenza di una sopraelevazione, lesivo di un diritto di superficie, poiché il comportamento dannoso è dato dal mantenimento della situazione di sopraelevazione, quale fonte di questi danni, l'applicazione alla pretesa di risarcimento di tali danni del termine quinquennale di prescrizione, proprio dell'illecito aquiliano, comporta che la prescrizione deve ritenersi maturata solo per i danni che dalla condotta di mantenimento suddetta sono di volta in volta originati, nel limite del quinquennio dalla loro verificazione. Pertanto, la prescrizione matura, per gli eventuali danni originatisi immediatamente all'atto del completamento dell'opera di sopraelevazione, con il decorso dei cinque anni da detto momento, mentre, per i danni via via originatisi successivamente nel tempo, per effetto della permanenza dello stato di sopraelevazione, il termine di prescrizione può dirsi compiuto - in assenza di atti interruttivi - con il decorso di cinque anni dalla loro verificazione di volta in volta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)