Sez. 1, Sentenza n. 5607 del 09/04/1984 Ud. (dep. 14/06/1984) Rv. 164836 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ESTREMI.*
Ricorrono gli estremi del delitto di concussione non solo quando la volontà del privato sia coartata attraverso la esplicita minaccia di danno o fuorviata dall'inganno posto in essere dal pubblico ufficiale, ma anche quando il soggetto passivo pur intuendo i veri scopi della condotta del pubblico ufficiale, tuttavia si pieghi alla sua volontà per evitare il peggio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)