Sez. 1, Sentenza n. 11060 del 19/10/1991 (Rv. 474304 - 01)
Tributi (in generale) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere | Imprese costituite in aree depresse dell'Italia centro-settentrionale - Esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito ex art. 8 legge n. 614 del 1966 - Plusvalenze realizzate mediante alienazione - Applicabilità del beneficio - Esclusione.
Tributi (in generale) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere
Il beneficio dell'esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito, contemplato dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966 n. 614 in favore delle imprese costituite in aree depresse dell'Italia centro- settentrionale, postula che si verifichi un apporto di nuovi elementi di sviluppo nelle suddette aree e, pertanto, non spetta in relazione a plusvalenze realizzate mediante alienazione - e, quindi perdita - di un cespite aziendale impiegato nel processo produttivo, dandosi luogo, in tal modo, ad un evento antitetico alle finalità perseguite dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)