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Sez. 1, Sentenza n. 11060 del 19/10/1991 (Rv. 474304 - 01)

Tributi (in generale) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere | Imprese costituite in aree depresse dell'Italia centro-settentrionale - Esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito ex art. 8 legge n. 614 del 1966 - Plusvalenze realizzate mediante alienazione - Applicabilità del beneficio - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474304-01

Tributi (in generale) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere

Il beneficio dell'esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito, contemplato dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966 n. 614 in favore delle imprese costituite in aree depresse dell'Italia centro- settentrionale, postula che si verifichi un apporto di nuovi elementi di sviluppo nelle suddette aree e, pertanto, non spetta in relazione a plusvalenze realizzate mediante alienazione - e, quindi perdita - di un cespite aziendale impiegato nel processo produttivo, dandosi luogo, in tal modo, ad un evento antitetico alle finalità perseguite dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)