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Sez. 2, Sentenza n. 3095 del 30/10/1971 (Rv. 354420 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE - POTERE DEL GIUDICE - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354420-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE - POTERE DEL GIUDICE - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*

Il potere di determinare la retribuzione, conferito al giudice dall'art 36 cost presuppone una domanda di adeguamento, si esercita attraverso un esame in concreto di tutti gli elementi necessari alla decisione ed e volto a garantire il minimo vitale e non gia ad assicurare il miglior trattamento possibile, pur se contenuto nell'ambito di quelli astrattamente applicabili. (sulla base di tali principi, la suprema Corte ha deciso che la pretesa di un lavoratore di ottenere una indennita speciale integrativa del salario ordinario non prevista dalla contrattazione collettiva, potesse essere accolta ai sensi del citato precetto costituzionale, in quanto non era stata proposta alcuna domanda di adeguamento della retribuzione ed erano ignoti sia l'ammontare di questa, sia tutti gli altri fattori indispensabili per valutarne l'adeguatezza).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)