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Sez. 6, Sentenza n. 35161 del 09/07/2009 Cc. (dep. 10/09/2009) Rv. 245283 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | "Periculum in mora" - Relazione di strumentalità del bene rispetto al reato ipotizzato - Necessità - Criteri - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245283-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

In tema di sequestro preventivo, ai fini della configurabilità del "periculum in mora" è necessario che il bene oggetto della misura cautelare presenti un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell'attività illecita ipotizzata. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il requisito del "periculum in mora" in relazione al sequestro di una palestra ove erano state rinvenute numerose tracce dell'utilizzo di sostanze dopanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 com. 7 PENDENTE, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)