Sez. L, Sentenza n. 1435 del 05/02/1993 (Rv. 480751 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti per contributi di previdenza sociale | Riferimento ai crediti di lavoro subordinato e non anche a quelli di lavoro autonomo - Esclusione - Conseguenze - Crediti contributivi dell'E.N.A.S.A.R.C.O. - Estensione.
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti per contributi di previdenza sociale
L'espressione "datore di lavoro", contenuta negli artt. 2753 e 2754 cod. civ., comprende tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, senza alcuna distinzione in base alla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, con la conseguenza che l'ivi previsto privilegio generale sui mobili opera anche con riguardo a crediti contributivi afferenti alla posizione assicurativa di lavoratori autonomi e, pertanto, si estende a presidio di quelli propri dell'E.N.A.S.A.R.C.O..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)