diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1435 del 05/02/1993 (Rv. 480751 - 01)

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti per contributi di previdenza sociale | Riferimento ai crediti di lavoro subordinato e non anche a quelli di lavoro autonomo - Esclusione - Conseguenze - Crediti contributivi dell'E.N.A.S.A.R.C.O. - Estensione.
Stato
decisa il 1993-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480751-01

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti per contributi di previdenza sociale

L'espressione "datore di lavoro", contenuta negli artt. 2753 e 2754 cod. civ., comprende tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, senza alcuna distinzione in base alla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, con la conseguenza che l'ivi previsto privilegio generale sui mobili opera anche con riguardo a crediti contributivi afferenti alla posizione assicurativa di lavoratori autonomi e, pertanto, si estende a presidio di quelli propri dell'E.N.A.S.A.R.C.O..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)