Sez. 1, Sentenza n. 2058 del 29/09/1975 Ud. (dep. 12/02/1976) Rv. 132317 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - ATTENUANTE SPECIALE - PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI - CONSIDERAZIONE DELLA QUANTITA E QUALITA DELLE ARMI - FATTISPECIE.*
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - ATTENUANTE SPECIALE - PRESUPPOSTI GIUSTIFICATIVI - CONSIDERAZIONE DELLA QUANTITA E QUALITA DELLE ARMI - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art 5 della legge 2 ottobre 1967 n 895 occorre considerare la quantita e la qualita delle armi detenute. Il fatto invero, e da considerare di lieve entita solo quando si tratti di un esiguo quantitativo di armi e quando, per la qualita delle medesime, ossia per le loro caratteristiche tecniche o modalita d'impiego, sia da escludere una potenzialita offensiva tale da destare quell'allarme sociale che costituisce la ragione ispiratrice della legge in esame (fattispecie in cui l'attenuante in discorso e stata esclusa, essendosi accertato che le armi - un mitra e una pistola frommer - fossero perfettamente funzionanti).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)