Sez. 3, Sentenza n. 585 del 26/01/1996 (Rv. 495574 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SERVIZI DI POLIZIA E SOCCORSO | Servizi urgenti - Dispositivo acustico e luminoso - Utilizzazione congiunta - Obbligo dei conducenti ai sensi dell'art. 126 del codice della strada abrogato e del d.P.R. n. 420 del 1959 - Sussistenza - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SERVIZI DI POLIZIA E SOCCORSO
A norma dell'art. 126 dell'abrogato codice della strada e degli artt. 578 e 579 del d.P.R. n. 420 del 1959, i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi di polizia o antincendi, nonché di autoambulanza, durante gli urgenti servizi di istituto, non sono obbligati ad usare congiuntamente il dispositivo supplementare acustico d'allarme (sirena) e quello di segnalazione a luce lampeggiante blu (nella specie, la S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato la sentenza del merito, la quale aveva ritenuto, che, in considerazione dell'ora notturna, dello scarso traffico e dell'illuminazione dell'incrocio, fosse sufficiente l'uso del solo lampeggiatore a luce blu per avvertire il conducente di un veicolo del sopraggiungere di un automezzo dei vigili del fuoco in servizio urgente d'istituto e, quindi, del suo concorrente obbligo di accostarsi sulla destra e fermarsi).
Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 126), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 126, DPR 30/06/1959 num. 420 art. 578, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 578), DPR 30/06/1959 num. 420 art. 579, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 579)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)