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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19719 del 22/09/2020 (Rv. 659002 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Vendita con spedizione - Pagamento del prezzo - Fallimento dell’acquirente - Consegna della merce al vettore o allo spedizioniere - Sufficienza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659002-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di accertamento del passivo, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito, nel caso di beni mobili da trasportare da un luogo all'altro può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, perché è in quel momento, ai sensi dell'art. 1510 c.c., che si trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)