Codice Penale
Testo in vigore al
Capo III. Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 539
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 540 Rapporto di parentela
1. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione illegittima e' equiparata alla filiazione legittima.
2. Il rapporto di filiazione illegittima e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.
Art. 541
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 542
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 543
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
Art. 544
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442
Titolo decimo. DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE<br/> TITOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 545
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 546
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 547
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 548
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 549
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 550
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 551
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 552
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 553
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 554
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 555
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Titolo undecimo. Dei delitti contro la famiglia
Capo I. Dei delitti contro il matrimonio
Art. 556 Bigamia
1. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
2. La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello stato proprio o di lei.
3. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Art. 557 Prescrizione del reato
1. Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.
Art. 558 Induzione al matrimonio mediante inganno
1. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio e' punito, se il matrimonio e' annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.
Art. 559 Adulterio
1. La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno.42
2. Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera.42
3. La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.46
4. Il delitto e' punibile a querela del marito.46