Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 544
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442
Titolo ix-bis. Dei delitti contro il sentimento per gli animali
Art. 544-bis Uccisione di animali
1. Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Art. 544-ter Maltrattamento di animali
1. Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
3. La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater Spettacoli o manifestazioni vietati
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
2. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies Divieto di combattimenti tra animali
1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
2. La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
3. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
4. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies Confisca e pene accessorie
1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
2. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.
Titolo decimo. DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE<br/> TITOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 545
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 546
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 547
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 548
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 549
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 550
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 551
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 552
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 553
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 554
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 555
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Titolo undecimo. Dei delitti contro la famiglia
Capo I. Dei delitti contro il matrimonio
Art. 556 Bigamia
1. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
2. La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello stato proprio o di lei.
3. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Art. 557 Prescrizione del reato
1. Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.
Art. 558 Induzione al matrimonio mediante inganno
1. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio e' punito, se il matrimonio e' annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.
Art. 559 Adulterio
1. La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno.42
2. Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera.42
3. La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.46
4. Il delitto e' punibile a querela del marito.46