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Sez. 1, Sentenza n. 6200 del 01/06/1991 (Rv. 472474 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Esclusione - In genere | Esclusione del socio dalla società ex art. 2286 primo comma cod. civ. - Cause - Inadempienze gravi - Nozione - Valutazione del giudice di merito.
Stato
decisa il 1991-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472474-01

Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Esclusione - In genere

La gravità delle inadempienze del socio che, ai sensi dell'art. 2286, primo comma, cod. civ., può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società, ricorre non soltanto quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2286

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)