Sez. L, Sentenza n. 18427 del 24/08/2006 (Rv. 591866 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - RUOLI - IN GENERE | Inquadramento di ex dipendente NATO nei ruoli dell'amministrazione dello Stato italiano - Disciplina normativa speciale di riferimento - Legislazione generale relativa al riassetto fondamentale del pubblico impiego individuata con la legge quadro n. 312 del 1980 - Coordinamento di tale legge generale con la normativa speciale - Necessità - Conseguenza - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - RUOLI - IN GENERE
Con riferimento all'assunzione degli ex impiegati civili della N.A.T.O. alle dipendenze dell'amministrazione statale a norma dell'art. 2, comma quattordicesimo, del d.l. n. 108 del 1991 (convertito con legge n. 169 del 1991), il quale ha esteso le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti sul territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, il suddetto rinvio deve intendersi limitato all'autorizzazione all'assunzione dei menzionati dipendenti quali dipendenti non di ruolo, con la conseguente necessità di coordinamento della richiamata legislazione speciale con quella generale di cui alla legge n. 312 del 1980, relativa al riassetto fondamentale del pubblico impiego, sulla cui scorta deve essere, perciò, operato l'inquadramento dei predetti dipendenti nella qualifica corrispondente secondo i nuovi profili individuati per le singole pubbliche amministrazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza e rigettato il ricorso di un ex dipendente N.A.T.O., con il quale era stata dedotta l'assunta erronea applicazione dell'art. 4, comma primo, della legge n. 312 del 1980 - con suo inquadramento, quale appartenente al personale della carriera di concetto, nella sesta qualifica funzionale - e la circostanza che, nella sentenza della Corte di appello, non si era tenuto conto del fatto che l'inquadramento in ruolo del personale ex N.A.T.O. si sarebbe dovuto considerare disciplinato, per effetto di quanto previsto dalla legge n. 98 del 1971, dall'art. 2 della legge n. 32 del 1996, con inquadramento nella qualifica iniziale della carriera del ruolo organico di appartenenza e successivo inquadramento nelle qualifiche funzionali secondo le corrispondenze fissate e prestabilite dalla tabella redatta dalla Commissione paritetica).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 108 art. 2 com. 14, Legge 04/02/1966 num. 32, Legge 09/03/1971 num. 98, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 4, Legge 01/06/1991 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)