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Sez. 1, Ordinanza n. 19453 del 18/07/2019 (Rv. 654667 - 03)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Sentenza emessa da autorità di uno Stato dell'U.E. - "Exequatur" - Condizioni - Attestato dell'autorità estera rilasciato ex artt. 54 e 55 reg. CE n. 44 del 2001 - Valutazione da parte del giudice interno - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654667-03

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE

In tema di riconoscimento in uno Stato membro di decisioni adottate in un altro Stato dell'U.E., la produzione nel giudizio sull'"exequatur" dell'attestato rilasciato dall'autorità straniera, ai sensi degli artt. 54 e 55 del reg. CE n. 44 del 2001, non preclude al giudice di effettuare un'autonoma valutazione degli elementi di prova, al fine di verificare se il convenuto contumace abbia ricevuto la notificazione della domanda giudiziale e se tale notificazione sia avvenuta in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, in quanto limitare tale potere, per il fatto che sia stato prodotto il menzionato attestato, significherebbe impedire la garanzia del contraddittorio e il rispetto del diritto di difesa. (Fattispecie relativa all'attestato del giudice straniero sulla regolarità della notificazione degli atti atti al convenuto contumace).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34 lett. 2), Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 54, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 55, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)