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Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Testo in vigore al

Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali

Titolo I. Organi dell'Amministrazione comunale

TESTO UNICO DELLE LEGGI
PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI
ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 1 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1

1. Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

Art. 3 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 1

1. La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di:

  1. 1) quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

  2. 2) dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

  3. 3) dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

  4. 4) sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;

  5. 5) quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

  6. 6) e due assessori effettivi negli altri.

2. Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti e' di due.

Art. 6 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6

1. Non puo' essere nominato Sindaco:

  1. 1) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilita' a consigliere comunale previsti dalla legge;

  2. 2) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

  3. 3) il ministro di un culto;

2. ...;

3. chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

4. chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 7 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7

1. Al Sindaco e agli assessori puo' essere corrisposta un'indennita' mensile di carica, a norma di legge.

Art. 8 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2

1. I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni.

2. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

3. Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

4. Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

  1. a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

  2. b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la meta' dei propri membri.

5. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

7. Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 9 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9

1. La qualita' di consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita' contemplate dalla legge.

Art. 9-bis

1. La decadenza dalla qualita' di consigliere per Impedimenti,
incompatibilita' o incapacita' contemplati dalla legge, e' pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

2. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

3. La decadenza dalla qualita' di consigliere puo' essere altresi' promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri Interessati, nonche' al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.

4. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.

5. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.

6. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.

7. La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilita' e alla decadenza dalla qualita' di sindaco, per le cause di ineleggibilita' alla carica stessa previste dall'articolo 6.225

Titolo II. Elezione dei Consigli comunali

Capo I. Norme generali

Capo II. Dell'elettorato attivo

Art. 13 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

2. Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Capo III. Dell'eleggibilita'

Capo IV. Del procedimento elettorale preparatorio

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 18 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7

1. Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

2. Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.

3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto puo' disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.

4. Detto rinvio non puo' superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni gia' compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

5. La nuova data viene fissata dal Prefetto di intesa con il Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.