diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7710 del 10/12/1987 Ud. (dep. 30/06/1988) Rv. 178769 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO - IPOTESI DI PARTECIPAZIONE A UN TALE SODALIZIO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 646/1982 - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE PREDETTA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA NEL REATO - PROVA - ONERE A CARICO DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178769-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO - IPOTESI DI PARTECIPAZIONE A UN TALE SODALIZIO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 646/1982 - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE PREDETTA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA NEL REATO - PROVA - ONERE A CARICO DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA.*

Nell'ipotesi di associazione di tipo mafioso e della partecipazione di un soggetto al sodalizio prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982, che tale fattispecie ha criminalizzato, il momento perfezionativo del nuovo delitto si è realizzato sostanzialmente a tale data, con assorbimento in esso, quale reato progressivo permanente del reato meno grave, di associazione per delinquere in precedenza già esistente. La prova della cessazione della permanenza nella partecipazione all'associazione criminosa al predetto momento (di entrata in vigore della legge) è a carico dell'imputato. (V mass n 177584).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)