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Sez. U, Sentenza n. 18 del 07/01/1974 (Rv. 367505 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - NOZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367505-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - NOZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

La decisione del giudice amministrativo che invada la sfera di giurisdizione di merito in una ipotesi in cui la legge prevede il solo Sindacato di legittimita e viziata da eccesso di potere giurisdizionale ed e, pertanto, sindacabile dalle Sezioni Unite della Corte suprema di Cassazione. Perche si abbia invasione del campo della giurisdizione di merito occorre, peraltro, che il giudice amministrativo della legittimita, quale che sia il dispositivo della sua decisione, decida in base ad una diretta valutazione dell'interesse pubblico relativo all'atto impugnato, sotto il profilo dell'opportunita o della convenienza dell'atto stesso, ovvero, sostituendosi all'amministrazione, proceda direttamente, e con efficacia immediata e vincolante, a quegli apprezzamenti che sono demandati all'amministrazione. Occorre, insomma, che il provvedimento decisorio finale, pur nel formale rispetto della formula dell'annullamento, esprima una volonta dell'organo giudicante che si sostituisca a quella dell'amministrazione, risolvendosi cosi in una sostanziale riforma dell'atto impugnato. (V 745'72, mass n 356896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)