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Sez. 5 - , Sentenza n. 32417 del 14/12/2018 (Rv. 651792 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Costi per diritti televisivi (sportivi e cinematografici) - Qualificazione - Costi di impianto ed ampliamento - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651792-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI

In tema di determinazione del reddito di impresa, le spese per diritti televisivi, sportivi e cinematografici, in quanto dirette all'acquisizione di utilità future nella fase prettamente "operativa" (come la conquista di spazi di mercato e di abbonati), rientrano, quali beni immateriali, nei costi ordinari di ciascun esercizio ammortizzabili secondo le regole generali, non potendo essere equiparate ai costi di impianto e di ampliamento che, essendo sostenuti in modo non ricorrente nella fase "pre-operativa", sono capitalizzabili all'attivo patrimoniale e deducibili in più esercizi come quote di ammortamento. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità del principio contabile statunitense FAS 51, peraltro caratteristico delle televisioni via cavo e non satellitari, ritenendolo in contrasto con il principio internazionale IAS 38, che regola la contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2426

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)