Sez. 2, Sentenza n. 1824 del 07/11/1997 Ud. (dep. 12/02/1998) Rv. 209926 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - FATTISPECIE - TITOLI DI CREDITO | Necessità della messa in circolazione dei titoli ai fini della configurabilità del reato - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - FATTISPECIE - TITOLI DI CREDITO
Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui insieme all'elemento soggettivo concorre obbiettivamente un atto di disposizione del bene, non essendo sufficiente per la configurabilità del reato la sola intenzione di convertire il possesso in dominio, ove essa non si sia concretamente realizzata; pertanto, nel caso di appropriazione di titoli di credito, tale condizione si realizza con il porre in circolazione i titoli stessi, perché solo in tal modo ed in quel momento si manifesta la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa un ingiusto profitto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tempestiva la querela proposta entro i novanta giorni dalla presentazione dei titoli per l'incasso, ritenendo irrilevante, al fine della decorrenza del termine, il rifiuto di restituzione opposto dall'imputato alla richiesta della persona offesa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)